Quadro normativo e adempimenti per operatori della pesca e dell’acquacoltura.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il sistema di rintracciabilità garantisce che ogni pesce sulla nostra tavola possa essere “seguito” dal momento della cattura fino alla vendita. La normativa è oggi in una fase di profonda digitalizzazione:
• Regolamento (UE) 2023/2842: La nuova pietra miliare che riforma i controlli, imponendo la digitalizzazione totale della filiera entro il 2026-2029.
• Regolamento (CE) n. 1224/2009 e (UE) n. 404/2011: Le basi per il controllo e il trasferimento dei dati tra pescatori e commercianti.
• Regolamento (CE) n. 178/2002: La “legge madre” sulla sicurezza alimentare e l’obbligo di tracciabilità “un passo avanti e un passo indietro”.
• Regolamento (UE) n. 1169/2011 e (UE) n. 1379/2013: Definiscono cosa deve essere scritto obbligatoriamente sulle etichette.
• Circolari Ministeriali (MASAF): In particolare la n. 25798/2014 e la n. 8010/2019 per le procedure di pesatura e tracciabilità.
________________________________________
2. ADEMPIMENTI PER I PRODUTTORI (PESCATORI)
Imbarcazioni tra 10 e 12 metri
• Documentazione: Fino ad oggi cartacea (Allegato VI al Reg. 404/2011), ma il nuovo Regolamento spinge verso l’e-logbook semplificato.
• Novità: Entro il 10 gennaio 2026, anche per queste unità sarà necessario registrare le catture in formato digitale tramite sistemi armonizzati (es. App RecFishing).
Imbarcazioni pari o superiori a 12 metri
• Fine delle Esenzioni (12-15m): Dal 10 gennaio 2026, scompare ogni deroga per i pescherecci tra 12 e 15 metri. Tutti devono obbligatoriamente installare il sistema satellitare VMS e utilizzare il giornale di bordo elettronico (e-logbook).
• Trasmissione dati: Il giornale di pesca va inviato quotidianamente entro le 24:00 e sempre prima dell’ingresso in porto.
• Margini di Tolleranza: Il peso stimato a bordo può differire da quello reale allo sbarco del 20% (per specie sotto i 100 kg) o del 10% (sopra i 100 kg).
• Notifica di rientro: Obbligatoria tramite e-logbook da 4 ore (per tonno/spada) a 30 minuti prima dell’arrivo.
________________________________________
3. ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI COMMERCIALI
La trasparenza della filiera dipende dalla registrazione corretta di ogni transazione commerciale.
• Registrazione Obbligatoria: Ogni acquirente (grossista o pescheria) deve essere registrato sul portale ufficiale: www.controllopesca.politicheagricole.it.
• Soglie per i Privati: Un cittadino che compra pesce direttamente dal peschereccio è esente da obblighi solo se l’acquisto è inferiore a 30 kg E ha un valore inferiore a 50 euro per giorno.
________________________________________
4. IL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ
Ogni “partita” di pesce (stessa specie, stessa zona, stessa barca) deve avere un codice identificativo unico generato allo sbarco.
• Documentazione (DDT o Fattura): Deve contenere punto di sbarco, nave, zona FAO, specie (nome scientifico e commerciale), peso e codice lotto/partita.
• Pesatura: Deve avvenire allo sbarco, prima che il prodotto sia trasportato o venduto, usando bilance certificate.
• Tempi di Conservazione (Correzione): I registri per i responsabili della prima vendita devono essere conservati per 3 anni (non più 3 mesi), per permettere controlli storici accurati.
________________________________________
5. ETICHETTATURA PER IL CONSUMATORE FINALE
L’etichetta deve permettere al consumatore di sapere esattamente cosa sta comprando.
Informazioni Obbligatorie
1. Denominazione: Nome commerciale in italiano e nome scientifico in latino.
2. Metodo di produzione: “Pescato”, “Pescato in acque dolci” o “Allevato”.
3. Zona Geografica: Per il mare, zona FAO. Per le zone 27 e 37, è obbligatorio indicare la sottozona (es. Mar Adriatico). Per l’allevamento, il Paese dove è avvenuta la fase finale (almeno 6 mesi o metà del peso).
4. Attrezzi da pesca: Obbligatorio specificare la categoria (es. reti da traino, ami).
5. Stato Fisico: Specificare se “congelato” o “scongelato” (salvo deroghe per motivi di sicurezza o processi tecnologici).
Focus Molluschi Bivalvi Vivi (es. Cozze e Vongole)
• Vitalità: Deve apparire la dicitura “Questi animali devono essere vivi e vitali al momento dell’acquisto”.
• Temperatura: Non esiste più l’obbligo rigido dei 6°C; gli operatori devono garantire una temperatura che non ne pregiudichi la vitalità.
• Centro di Spedizione: Deve essere presente il marchio di identificazione CE dello stabilimento.
________________________________________
6. ZONE DI PESCA FAO E SOSTENIBILITÀ
I codici numerici sulle etichette corrispondono alle macro-aree mondiali. Conoscere la zona aiuta a fare scelte più sostenibili.
________________________________________
7. SANZIONI E SISTEMA A PUNTI
Il rispetto delle norme è monitorato severamente (D.Lgs. 4/2012 e riforme 2024):
• Sanzioni pecuniarie: Da 1.000 a 6.000 euro per mancata registrazione; fino a 75.000 euro per commercio di prodotto “sottomisura” (novellame).
• Sistema a Punti: Le infrazioni gravi comportano l’assegnazione di punti sulla licenza. Raggiunti i 18 punti scatta la sospensione; con 90 punti la revoca definitiva.
• Frodi: Falsificare l’origine o la specie in etichetta può costituire reato penale (Frode in commercio).
________________________________________